Si rende noto che il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 ha introdotto nuove disposizioni in vista dell’avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale:
- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;
- il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall’altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 anche gli studenti universitari devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza;
- l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID–19 non si applica al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
A tal fine, le Università devono adottare le seguenti misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando – secondo le modalità e i controlli di seguito riportati – la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali – logistiche degli edifici;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Si rimanda per ogni approfondimento alla nota ministeriale allegata:
http://ingegneria-elettrica.dieti.unina.it/images/pdf/DL_6AGOSTO2021.pdf
Cordialmente
prof. Santolo Meo
Coordinatore del
Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica